Consiglio di classe – interclasse – intersezione

Consiglio di classe - interclasse - intersezione

Cosa fa

Ai sensi dell’art 5 del D. Lgs 297 del 1994.
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. […]
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Direttore Didattico o dal Preside (ora chiamati D.S.G.A. e Dirigente Scolastico) a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. […]
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal Direttore Didattico e dal Preside (ora chiamati D.S.G.A. e Dirigente Scolastico) oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
Art 126. Attività integrative e di sostegno.
1. Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per l’integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni disabili.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Art. 145 – Ammissione alle classi successive alla prima.
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L’alunno non ammesso ripete l’ultima classe frequentata.
Art. 167 – Attività integrative e di sostegno.
1. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell’ambito dell’orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell’articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell’articolo 165, verificano l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
Art. 177 – Valutazione e scheda personale dell’alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
Art. 277 – Sperimentazione metodologico – didattica
1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico- didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell’ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Organizzazione e contatti

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Contatti

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    Via Gorizia, Fraz. Cuturella, Cropani

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    Via Tirana, Cropani Marina

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    via Francesco Cilea, Simeri Crichi

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    Contrada Roccani, Simeri Crichi

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    Via Agata Pallavicio, Soveria Simeri

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    VIA T. CAMPANELLA, Cropani

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    8:00 - 13:00