Organo di garanzia

Organo di garanzia

Cosa fa

Il D.P.R. 235 del 2007 ha novellato l’art 5 del D.P.R. 249 del 1998 introducendo l’Organo di Garanzia, Organo collegiale della scuola, che in base al novellato articolo 5 del D.P.R. 249 del 1998 è destinatario dei ricorsi contro le sanzioni disciplinari:
“Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Nonché sull’applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti in generale.

Organizzazione e contatti

Dipende da

Contatti

Sede

  • indirizzo

    VIA T. CAMPANELLA, Cropani

  • CAP

    88051

  • Orari

    8:00 - 13:00