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Trasparenza accesso agli atti-civico-generalizzato

regolamenti- moduli esercizio diritto di accesso

Descrizione

L’accesso civico “semplice”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n 33 del 2013, è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
L’accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.
La richiesta di accesso civico “semplice” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in prima istanza, al dirigente scolastico  ovvero inviando una mail all’indirizzo:
czic82400e@pec.istruzione.it (PEO: czic82400e@istruzione.it) inserendo nell’oggetto “accesso civico semplice” . In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione per la Calabria con le seguenti modalità:
e-mail dedicata prevenzionecorruzionedrcalabria@istruzione.calabria.it

Il Titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza per il tramite del Referente dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del Dirigente scolastico, del dato o dell’informazioni oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

informativa  

modulo esercizio diritto di accesso

 

La richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013, ha lo  “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

La richiesta di accesso civico civico  generalizzato è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Dirigente scolastico, responsabile del procedimento.
La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, PEO O PEC all’Istituzione scolastica che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso: czic824ooe@istruzione.ir (czic82400e@pec.istruzione.it) scrivendo nell’oggetto “accesso generalizzato”.
Il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Istituzioni scolastiche della regione Calabria all’indirizzo e-mail: direzione-calabria@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Responsabili dell’accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti scolastici responsabili dei procedimenti di competenza.
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

informativa acceso civico

link modulo di richiesta di accesso e riesame 

 

 

 

Accesso documentale/procedimentale  (accesso agli atti) ex. L.241 1990
Regolamento DPR n. 186 del 2006 

link modulo richiesta e informativa 

modulo riesame Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Allegati