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Regolamenti attività negoziale

Regolamenti attività negoziale

Descrizione

D.Lgs. 50 del 2016 Link normattiva

sito : Codicedeicontrattipubblici.com

Linee Guida ANAC n.4

D.I. 129 del 2018 –  Regolamento di contabilità delle scuole

art 7 D.Lgs. 165 del 2001

Al fine della stipula dei contratti le stazioni appaltanti, in base alla fascia di appartenenza dell’appalto, indicata nelle Linee guida ANAC n.4, devono acquisire degli elementi di prova attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50 del 2016; a tal fine dovranno acquisire delle certificazioni ai sensi dell’art 86 del D.lgs. 2016:

Art. 86 (Mezzi di prova)

Ricerca sentenze relative all’Art. 86


1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e all’articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80:

taba) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo, l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

tabb) per quanto riguarda il comma 3 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva ((acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli)) Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

((2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto)).

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

((5-bis. L’esecuzione dei lavori e’ documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto ((con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies)). L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.))

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 80, l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

In sintesi:

Tra i mezzi di prova figurano:

  1. il certificato del casellario giudiziario (o documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria/amministrativa) per verifiche sull’assenza di condanne penali  contemplate dal primo comma dell’art. 80;
  2. la documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le white list antimafia, per verifiche sull’assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
  3. certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate,per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;
  4. il Documento Unico della Regolarità  Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;
  5. documentazione varia per verificare assenza delle situazioni previste dal quinto comma dell’art. 80, tratta da: casellario informatico di ANAC (per verifiche ex art. 80, comma 5, lett. a, c, f-ter, g, h, l), visure camerali (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. b), certificato dei carichi pendenti (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. c), anagrafe delle sanzioni amministrative (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. f), certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (verifiche ex art. 80 comma 5 lett. i).

Si precisa che in fase di controllo sulle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e riguardanti la situazione di regolarità fiscale, punto 3), la scuola, in qualità di stazione appaltante, provvederà a richiedere  all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, il rilascio dell’attestazione della “regolarità fiscale” di quest’ultima. Per richiedere tale certificato verrà inoltrata apposita istanza.

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