Cosa fa
Il Consiglio di Circolo o di Istituto è l’organo di indirizzo della scuola, elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
AI sensi dell’art. 8 del Testo Unico della Scuola, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e ne fa parte di diritto il Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Circolo o di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
I compiti del Consiglio di Istituto sono individuati nell’art 10 del D. Lgs 297 del 1994 e nel D.L. 129 del 2018 “Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche”.
In particolare:
1. Il Consiglio di Circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto.
3. Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a. Adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs 297 del 1994;
b. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d. Criteri generali per la programmazione educativa;
e. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g. Partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
4. Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D. Lgs 297 del 1994;
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs 297 del 1994;
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Ai sensi dell’art. 45 del D. I. 129 del 2018 1. Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:
a) All’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) Alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) All’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) All’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media de trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) All’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) All’adesione a reti di scuole e consorzi;
g) All’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) Alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università soggetti pubblici o privati;
i) Alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) All’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a. Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b. Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c. Contratti di locazione di immobili;
d. Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’ istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f. Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i. Partecipazione a progetti internazionali;
j. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.
Organizzazione e contatti
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